Ai fini igienico sanitari per il controllo della diffusione dei piccioni domestici sul territorio comunale, il Sindaco ordina:
- il divieto di somministrazione e granaglie ai piccioni, sia su suolo pubblico che sua aree private;
- ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo sia titolare di diritti reali di godimento su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni di provvedere, a propria cura e spese:
- al risanamento ed alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato deiezioni;
- all'apposizione di griglie o reti apposite per la chiusura delle aperture di aereazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, nei cortili, sulle grondaie ecc., applicando ove necessario, gli appositi dissuasori.
L'Ordinanza completa è consultabile al seguente link
L'applicazione di detta Ordinanza avverrà dopo 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.